Dall’agenzia delle Entrate arriva una serie di chiarimenti sulla disciplina dei bonus del 36 e 55% per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, delle detrazioni per spese sanitarie e carichi di famiglia e delle agevolazioni per le persone disabili.
La circolare n. 19/E precisa in materia di 36% che per i lavori iniziati nel 2011, la detrazione spetta anche se non è stata inviata la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara, a patto che nel 730 o in Unico 2012 siano indicati i dati richiesti e che sia conservata la relativa documentazione.
Per i lavori su parti comuni, il singolo condomino potrà avere accesso allo sconto senza necessariamente avere copia di tutta la documentazione: per usufruire del bonus del 36%, infatti, basterà disporre di una certificazione in cui l’amministratore di condominio attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e di essere in possesso della documentazione originale, indicando la somma di cui tenere conto ai fini della detrazione.
La circolare chiarisce anche che in caso di vendita dell’immobile, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento, le detrazioni residue competono all’acquirente, mentre, in caso di trasferimento mortis causa dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, resta invariato per gli eredi il diritto a godere delle quote residue della detrazione (a patto che conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile).
Le regole sul trasferimento della detrazione del 36% in caso di vendita dell’immobile si applicano, in maniera simmetrica, anche alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica.
Per quanto riguarda le spese sanitarie, inoltre, saranno ammessi in detrazione anche i dispositivi medici se acquistati in erboristeria. Lo sconto del 19% sarà concesso anche per le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona da operatori rientranti nelle “professioni sanitarie riabilitative” senza una specifica prescrizione medica, a patto che nella ricevuta rilasciata dal professionista sia specificata la figura professionale e descritta la prestazione.
Infine il provvedimento in materia di detrazioni per carichi di famiglia fornisce indicazioni in riferimento ad alcuni casi particolari, come ad esempio la ripartizione dell’ulteriore “sconto” per famiglie numerose di 1.200 euro nell’ipotesi in cui un genitore abbia avuto due figli con un coniuge e due con un altro, nonché sulla deducibilità, ai fini Irpef, dei contributi previdenziali versati tramite “buoni lavoro” per prestazioni di lavoro domestico e sulle regole da seguire per fruire della detrazione degli oneri di intermediazione per l’acquisto dell’abitazione principale.